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R.D. 27/07/1934 n. 1265Art. 317. Agli operai e ai coloni, addetti in modo permanente o avventizio, a lavori in comprensori di bonifica integrale e di miglioramento fondiario o a pubblici lavori nelle zone dichiarate malariche, e alle rispettive famiglie, oltre alla gratuita somministrazione del chinino dello Stato, di cui nell'art. 315, è gratuitamente prestata, a spese dell'appaltatore o del concessionario dei lavori, l'assistenza medica a domicilio o in ambulatorio o, se necessario, mediante ricovero in ospedale o in appositi istituti di cura, nonché la gratuita somministrazione dei medicinali sussidiari occorrenti per la cura della malaria, se- condo le prescrizioni del medico incaricato del servizio sanitario e in conformità delle norme impartite dal Ministero della sanità. Le disposizioni, contenute nel precedente comma, si applicano anche a favore degli impiegati e delle loro famiglie nei limiti preveduti dalla legge sull'assicurazione invalidità e vecchiaia. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000. Quando la bonifica sia dichiarata ultimata, ai sensi delle disposizioni di legge sulla bonifica integrale e vi persistano le condizioni di malaricità locale, la provincia ha facoltà di integrare i servizi locali di assistenza e di profilassi sanitaria o può esservi obbligata con decreto del prefetto ai termini dell'art. 92. Per l'esecuzione di questi servizi il Ministero della sanità può concedere sussidi nei limiti dello speciale stanziamento nel suo bilancio. Art. 318. In tutti i progetti di opere pubbliche dello Stato o degli enti locali, che debbono essere eseguite in zone dichiarate malariche, deve essere inclusa la previsione della spesa necessaria per le prestazioni stabilite nell'articolo precedente. L'autorità che approva il progetto è tenuta a sentire l'autorità sanitaria competente sulla sufficienza della detta previsione. Art. 319. Il Ministero della sanità, di intesa con quello delle politiche agricole e forestali e con quello delle finanze può disporre, quando ne riconosca la necessità, che nelle zone di territorio nelle quali si eseguono lavori di bonifica integrale e di miglioramento fondiario, indicati nel precedente articolo, i servizi per la R.D. 27/07/1934 n.1265 – Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. distribuzione del chinino, per la somministrazione dei medicinali sussidiari, per l'assistenza medica e quelli di profilassi, siano disimpegnati dalla provincia o da altri enti specialmente attrezzati allo scopo. In tal caso, i concessionari e gli appaltatori non sono più tenuti a provvedere ai servizi anzidetti, restando però obbligati a corrispondere alla provincia, ovvero all'ente come sopra incaricato, i contributi per i servizi stessi, stabiliti nell'art. 322. Art. 320. Gli assuntori di opere, indicati nell'articolo 317, debbono tenere al corrente l'elenco del personale dipendente con l'indicazione del comune di provenienza, del giorno di assunzione al lavoro e di quello di allontanamento. Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000. Art. 321. Gli operai e i coloni, indicati nell'articolo 317 che lascino i luoghi di lavoro vadano a prendere dimora in altri comuni, debbono essere forniti a cura dei sanitari incaricati del servizio, di apposito documento comprovante il loro stato di salute. Qualora abbiano contratta infezione malarica, deve essere loro prestata gratuitamente l'assistenza medica e continuata la somministrazione del chinino di Stato e dei medicinali sussidiari per la durata di almeno sei mesi dal giorno in cui hanno abbandonato i luoghi di lavoro, a cura del comune di residenza, anche se questo non sia compreso fra i territori dichiarati malarici. In caso di riconosciuta necessità, il Ministero della sanità può concedere un sussidio al comune per i suddetti servizi, nei limiti dello speciale stanziamento di bilancio. Art. 322. Nel caso preveduto nell'art. 319, alla provincia o all'ente designato per il disimpegno dei servizi di profilassi e di assistenza sanitaria possono essere in relazione alla entità dei servizi stessi, assegnati contributi: 1) da parte del Ministero della sanità, da prelevarsi dallo speciale stanzia mento di bilancio; 2) da parte del commissario per le migrazioni e per la colonizzazione interna, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1931 n. 358 ; 3) da parte degli assuntori delle opere di bonifica, sulla base dell'importo, che risulterà dai progetti approvati dal sottosegretario per la bonifica integrale ; 4) da parte degli assuntori delle altre opere pubbliche, sulla base dell'importo che risulterà dai progetti approvati dalle autorità competenti; 5) da parte della provincia, a norma dell'art. 92; 6) da parte di altri enti e di privati. Art. 323. La provincia e gli altri enti, designati a norma dell'art. 319 per il disimpegno dei servizi di assistenza sanitaria, debbono anche attendere all'esecuzione delle speciali disposizioni, che sono impartite dal Ministero della sanità per la lotta contro la malaria, nei limiti della disponibilità dei fondi costituiti con i contributi indicati nel precedente articolo. Nei casi di urgenza e su richiesta del Ministero della sanità, gli enti anzidetti provvedono all'anticipazione delle somme necessarie, salvo a rivalersene con le prime successive disponibilità. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e quello dei lavori pubblici hanno facoltà di concedere anticipazioni sulle somme prevedute per i servizi antimalarici nei progetti di bonifica integrale e di lavori pubblici di rispettiva competenza. Il Ministro della sanità approva preventivamente l'organizzazione che gli enti stessi debbono dare nelle singole località ai servizi antimalarici e ne controlla la regolare applicazione. I Ministri della sanità e per le finanze hanno pure la facoltà di disporre ispezioni presso gli enti anzidetti, per accertare la regolare destinazione dei contributi agli scopi preveduti nella presente legge. Art. 324. Nelle zone malariche, i locali situati in aperta campagna e destinati ad abitazione o ricovero delle guardie di finanza, del personale addetto alle strade nazionali, provinciali e comunali, alle ferrovie, ai lavori di bonifica e ai pubblici lavori in genere, debbono essere difesi, a cura delle rispettive amministrazioni o dei concessionari o appaltatori di lavori, contro la penetrazione degli insetti aerei, in conformità delle istruzioni del Ministro della sanità. Il riconoscimento delle circostanze, che determinano l'obbligo di impiantare mezzi di difesa contro la penetrazione degli insetti aerei, è fatto con provvedimento del prefetto, sentito il medico provinciale e il comitato provinciale per la lotta anti-malarica. Il provvedimento del prefetto è definitivo. È in facoltà del prefetto, sentito il comitato predetto, di estendere l'obbligo della protezione ai privati, per le abitazioni e per i locali di ricovero temporaneo degli operai e contadini. R.D. 27/07/1934 n.1265 – Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. Il concessionario o appaltatore di lavori, che contravviene alle disposizioni contenute nel presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000. Art. 325. I regolamenti locali d'igiene e sanità dei comuni aventi zone malariche deb- bono contenere le norme per la piccola bonifica e per la profilassi antianofelica, con particolare riguardo ai focolai urbani e a quelli intorno ai centri abitati. Il podestà, quando accerti l'esecuzione di lavori e opere che procurino ostacoli al naturale scolo delle acque, può farli sospendere e ordinare il ripristino dello stato dei luoghi o comunque disporre i lavori necessari per assicurare in modo permanente il deflusso delle acque. In caso di ritardo o di inadempimento il podestà provvede di ufficio, a spese dell'inadempiente. Quando trattasi di esecuzione di opere pubbliche statali il podestà ne informa il prefetto il quale promuove i provvedimenti dell'amministrazione competente. Art. 326. Il podestà, quando lo ritenga necessario per la difesa del centro abitato o di importanti aggregati di abitazione nelle campagne, può rendere obbligatoria, sulla proposta dell'ufficiale sanitario, l'esecuzione di lavori per eliminare e impedire la formazione di piccole raccolte di acque e la sistematica applicazione di interventi antianofelici, sempre quando trattasi di terreni non ricadenti in comprensori di bonifica o per i quali provvede il Ministero delle politiche agricole e forestali, secondo le disposizioni sulla bonifica integrale. L'applicazione di tali interventi è a carico dei proprietari dei terreni e viene fatta sotto la diretta vigilanza e in conformità delle disposizioni dell'ufficiale sanitario. Nel caso di irregolare esecuzione, ovvero di inadempienza da parte dei proprietari, il podestà dispone l'applicazione d'ufficio di detti interventi. Art. 327. Ferme restando le disposizioni delle leggi sulla bonifica integrale, è richiesta la licenza del prefetto per l'apertura di cave di prestito necessarie alla costruzione di strade, di canali e d'altre opere e per il prelevamento di materiali di qualunque uso. Nella licenza sono indicate le norme, alle quali gli imprenditori debbono ottemperare, per evitare ristagni d'acqua o avvallamenti di ter- reno non dotati di facile scolo. Gli imprenditori, che contravvengono al suddetto obbligo od alle prescrizioni contenute nella licenza rilasciata dal prefetto, sono puniti con la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 400.000, salvo al podestà di provvedere di ufficio nei modi indicati nell'art. 325. Art. 328. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità è stanziato annualmente un fondo per diminuire le cause della malaria, commisurato al settanta per cento degli avanzi di gestione dell'azienda del chinino accertati nell'ultimo rendiconto dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le somme non impiegate alla fine dell'esercizio finanziario sono conservate ai residui e possono essere erogate negli esercizi finanziari successivi. Art. 329. L'infezione malarica non è compresa fra i casi di infortunio per causa violenta in occasione di lavoro, che sono preveduti dalle vigenti disposizioni sugli infortuni degli operai sul lavoro e sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura. Nei casi di morte per febbre perniciosa, constatati nei modi che verranno stabiliti nel regolamento, l'istituto assicuratore presso cui gli operai deceduti erano assicurati a norma delle vigenti leggi per gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura, è tenuto al pagamento di una sovvenzione, nella misura preveduta nella tabella n. 7 annessa al presente testo unico. La sovvenzione è assegnata ai discendenti, ascendenti, coniuge, fratelli o sorelle dell'operaio deceduto che si trovino nelle condizioni stabilite dalla legge sugli infortuni degli operai, approvata con regio decreto 31 gennaio 1904 n. 51, ed è ripartita fra gli aventi diritto in conformità delle disposizioni contenute nel regio decreto medesimo. Qualora si verifichi la morte, per febbre perniciosa, di operai o di impiegati, che si trovino nelle condizioni stabilite nell'art. 317, e sia mancata, sul posto, per colpa dell'appaltatore o del concessionario dei lavori, l'assistenza sanitaria, preveduta nello stesso articolo, questi sarà tenuto a corrispondere agli aventi diritto, indicati nel comma precedente, un indennizzo pari a cinque annualità del salario preveduto nei contratti collettivi di lavoro, dedotto, per gli operai assicurati, l'ammontare della somma pagata dall'istituto assicuratore ai sensi dei precedenti comma, quando la somma stessa sia inferiore alle cinque annualità predette. Art. 330. R.D. 27/07/1934 n.1265 – Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. Ogni caso di pellagra, anche sospetto, deve essere denunciato nei modi stabiliti negli artt. 254 e 255. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 60.000 a lire 1.000.000. |
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